ALLEGATO 1
– Comma I: si conferma solo il primo periodo secondo cui “I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli
altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in
modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione”. Si vieta, pertanto, l’utilizzo del mezzo fuori dai centri abitati.
– Comma II: si conferma il testo contenuto per cui “I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali,
dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso
perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri”. Quindi lo stesso tipo di comportamento deve essere osservato dal conducente del mezzo.
– Comma III: si conferma il testo contenuto per cui “E’ vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato
attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma II”. Quindi lo stesso tipo di
comportamento deve essere osservato dal conducente del mezzo.
– Comma IV: si conferma il testo contenuto per cui “E’ vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è,
altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni”. Quindi, lo stesso tipo di
comportamento deve essere osservato dal conducente del mezzo.
– Comma V: si conferma il testo contenuto per cui “I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di
attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti”. Quindi lo stesso tipo di comportamento deve essere osservato dall’utilizzatore del Segway.
– Comma VI: si conferma il testo contenuto per cui “E’ vietato ai pedoni effettuare l’attraversamento stradale passando anteriormente agli
autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate”. Quindi lo stesso tipo di comportamento deve essere osservato dal conducente del mezzo.
– Commi da VII a IX: il testo contenuto non è rilevante in quanto non attiene il comportamento che deve osservare il conducente del mezzo in
esame.
– Comma X: si conferma il testo contenuto per cui “Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 19,95 a Euro 81,90”.